Art.1 Costituzione, denominazione e sede
-
E’ costituita l’associazione denominata A.G.I.S. con sede nel Comune di Fusignano Via Giovanni XXIII, in locali messi a disposizione dall’ amministrazione comunale.
-
L’ Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
-
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 Scopi e attività
L’ Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Essa opera nel campo socio-assistenziale, sportivo e ambientale, con il fine di elevare la qualità della vita individuale e sociale dei cittadini ed ha anche lo scopo di gestire impianti inerenti le attività di cui si propone.
L’ Associazione ispira la propria azione alle seguenti finalità:
-
Sviluppo della pratica sportiva.
-
Superamento di tutte le forme di disagio sociale.
-
Tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali.
Art. 3 Risorse economiche
-
L’ Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
-
contributi degli aderenti e di privati;
-
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
entrate patrimoniali;
-
entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
-
convenzioni con Enti Locali
-
-
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci ne’ durante la vita dell’ Associazione, ne’ all’ atto dello scioglimento.
-
L’ esercizio finanziario dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
-
Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’ approvazione dell’ Assemblea dei soci entro il mese di maggio dell’ anno successivo.
Art. 4 Soci
-
Il numero degli aderenti é illimitato.
-
Sono membri dell’ Associazione i soci fondatori , persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell\’associazione e ad osservare il presente statuto.
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
-
L’ ammissione a socio é subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
-
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
-
Il Comitato direttivo cura l’ annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
-
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
-
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’ Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’ anno in corso.
-
L’ esclusione dei soci deliberata dal Comitato direttivo per:
-
mancato versamento dell\’adeguamento della quota associativa qualora deliberato dallassemblea;
-
comportamento contrastante con gli scopi dell\’Associazione;
-
persistenti violazioni degli obblighi statutari.
-
-
In ogni caso, prima di procedere all\’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
-
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6 Doveri e diritti degli associati
-
I soci sono obbligati:
-
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
-
a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione;
-
a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
-
-
I soci hanno diritto:
-
a partecipare a tutte le attività promosse dall’ Associazione;
-
a partecipare all’ Assemblea con diritto di voto;
-
ad accedere alle cariche associative.
-
-
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune ne’ di altri cespiti di proprietà della Associazione.
Art. 7 Organi dellAssociazione
-
Sono organi dell\’Associazione:
-
l’ Assemblea dei soci;
-
il Comitato direttivo;
-
il Collegio dei revisori
-
il Presidente.
-
-
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
Art. 8 L’ Assemblea
-
L’ Assemblea composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Le associazioni nomineranno un proprio rappresentante delegato alla rappresentazione all’ assemblea e disporrà di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
-
L’ Assemblea ordinaria indirizza tutta l’ attività dell’ Associazione ed in particolare:
-
approva il bilancio consuntivo;
-
nomina i componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti e ne determina i compensi;
-
delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni
-
delibera l’esclusione dei soci;
-
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame del Comitato direttivo.
-
-
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all\’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o i Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l\’opportunità.
-
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell\’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
-
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti
-
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell\’eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
-
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almento la metà piu\’ uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
-
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9 Il Comitato direttivo
-
Il Comitato direttivo formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici, nominati dall\’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
-
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Ove decada oltre alla metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
-
Il Comitato a maggioranza assoluta dei componenti, nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.
-
Al comitato direttivo spetta di:
-
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell\’Assemblea;
-
predisporre il bilancio consuntivo
-
nominare il Presidente e il Vice-Presidente;
-
deliberare sulle domande di nuove adesioni;
-
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all\’Assemblea dei soci, ivi compresa le determinazione della quota associativa;
-
deliberare l\’esclusione dei soci.
-
-
Il Comitato direttivo presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
-
Il Comitato direttivo convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza degli intervenuti.
-
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o via fax o telegramma da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l\’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10 Il presidente
-
Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
-
Al Presidente é attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in sua assenza, al membro anziano.
-
Il Presidente cura l\’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 Collegio dei revisori dei conti
-
Il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri nominati dall’assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
-
Il Collegio dei revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.
Art. 12 Personale dell’Associazione
L’Associazione per far fronte alle proprie attività puo\’ avvalersi di lavoro volontario messo a disposizione dai soci nonché:
-
di assunzioni di personale a tempo pieno o part-time,
-
di incarichi professionali ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
Art. 13 Bilancio e conto consuntivo
Entro il 31 dicembre di ogni anno l’Assemblea dei soci, su proposta del comitato direttivo, approva il bilancio di previsione e quote associative annuali.
Entro il 31 maggio di ogni anno l’Assemblea, su proposta del Comitato direttivo, approva il conto consuntivo.
Entrambi i documenti devono contenere la relazione del collegio dei revisori.
Art. 14 Segreteria
Le funzioni di segretario dell\’assemblea e del Consiglio Direttivo possono essere conferite ad un membro dell’assemblea o dipendente.
Entrambi le funzioni, in assenza di specifica deliberazione, si intendono attribuite volta per volta prima di ogni adunanza.
Art. 15 Norma finale
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale.
Art. 16 Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.